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Le funzioni

Le funzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio Provinciale.

Inoltre:

  • convoca le sedute del Consiglio, dirige i lavori assembleari e assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari, mediante la conferenza dei Capigruppo, sulle questioni sottoposte al Consiglio.
  • dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, valuta la ricevibilità delle proposte di regolamento, di deliberazione, di mozione, ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni e di altre proposte presentate al Consiglio, sentiti i capigruppo;
  • precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l’esito.
  • è garante delle prerogative di ogni Consigliere.
  • ha il potere, inoltre, di sospendere e sciogliere le sedute con provvedimento motivato a verbale e di espellere chiunque del pubblico.
  • Intrattiene i rapporti con le istituzioni e gli altri organismi ai quali la Provincia partecipa.
  • entro 20 giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal Presidente della Provincia deve convocare l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti.
Presidente del Consiglio
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