Basta la comunicazione che il rapporto non si è instaurato. Per quanto riguarda la data di presunta cessazione, la nota dice in modo chiaro che va comunicata la data presunta anche se non sarà quella effettiva. Tale data potrà essere corretta senza difficoltà.
Lentrata in vigore del decreto interministeriale concerne esclusivamente le comunicazioni di proroga e trasformazioni, il cui obbligo è stato introdotto dal legislatore con il D.Lgs 297/2002. Si ribadisce pertanto che con lentrata in vigore della finanziaria per il 2007, tutti i datori di lavoro pubblici devono comunicare le cessazioni di rapporto di lavoro esistenti.
Il termine per comunicare la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è stabilito entro cinque giorni dallevento (escluso dal computo). In questi casi la scadenza del termine in un giorno festivo, intendendo per tale anche il sabato, comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile. In questo caso, infatti, lo slittamento del termine non inficia la finalità della norma e non vanifica lobbligo di legge.
Se si tratta di rapporti di lavoro instaurati nel 2007 o trasformazioni fatte nel 2007 di rapporti già esistenti, occorre inviare la comunicazione. Ossia occorre adempiere a quanto fissato dalla norma di riferimento per tutti i rapporti di lavoro che sono iniziati o si sono trasformati o sono cessati a partire dal 1 gennaio 2007. Le modalità sono le stesse previste per le altre comunicazioni
Per quanto riguarda la questione della comunicazione della cessazione si conferma quanto già affermato con la nota del 4 gennaio 2007. In altri termini nel caso di contratti a termine di natura sostitutiva va comunicata la data presunta. Nel caso di modifica della data, va fatta comunicazione al Servizio competente.