Il modello URG permette la comunicazione sintetica dei dati di instaurazione di un rapporto di lavoro, ma non consente la gestione di quelle informazioni indispensabili per l'instaurazione dello stesso. Il soggetto obbligato deve quindi fare seguire la comunicazione di tutti i dati del rapporto attraverso l'UNILAV. L'invio dell'URG fornisce prova del rispetto dei vincoli temporali di comunicazione.
Relativamente alla questione evidenziata, e riferita alla specificità del lavoro di codesta cooperativa, sono stati già forniti i primi chiarimenti sulle procedure da seguire per assolvere allobbligo di comunicazione e che fa effettuato entro le ore 24 del giorno precedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Nella nota esplicativa del 4 gennaio 2007 sono stati però individuati dei casi eccezionali che, in un certo senso derogano alla normale procedura. Nei casi di urgenza per esigenze produttive, infatti, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dallinstaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando però lobbligo per il datore di lavoro di effettuare, entro il giorno antecedente, una prima informativa al servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alla generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
Tale procedura semplificata copre pertanto tutti quei casi in cui il datore di lavoro per ragioni produttive non può rinviare lassunzione ma non è in condizioni di acquisire tutte i dati e le informazioni per effettuare la comunicazione ordinaria.
Nei casi invece di assunzione effettuata per cause di forza maggiore ovvero avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere, la comunicazione non è preventiva ma contestuale o successiva. Resta in capo al datore di lavoro lonere di dimostrare che lassunzione non poteva essere procrastinata e che non era possibile prevederla il giorno prima. Le due eccezioni sopra richiamate consentono di risolvere in via generale ogni possibile situazione senza arrecare pregiudizio al normale andamento delle attività produttive, ma altresì garantendo la finalità della norma che, si ricorda, non sono certo vessatorie bensì di prevenzione del ricorso alle assunzioni irregolari.
In risposta alla questione posta si fa presente che per il settore alberghiero valgono i chiarimenti forniti per le cooperative. Per quanto riguarda la questione dellorario di apertura degli uffici, si richiama quanto indicato nella nota del 4 gennaio 2007 ossia che lavvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata. Detta documentazione probatoria è rappresentata oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r e dalla consegna diretta anche da fax o e-mail. Limportante è che sia certa la data di trasmissione della comunicazione. Non deve essere dimostrata leffettiva ricezione della comunicazione da parte del Servizio competente bensì lavvenuta trasmissione nei tempi previsti dalla norma e richiamati nella nota citata. Il datore di lavoro deve conservare la prova della trasmissione della comunicazione tenendo conto della modalità utilizzata (es. riscontro invio fax avvenuto con data e ora stampata, riscontro invio email, ecc.).