Lavoro accessorio
11 ottobre 2013 - LAVORO ACCESSORIO
- Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 nel corso di un anno solare (se il committente è un imprenditore commerciale o un professionista limporto non potrà superare i 2.000 per singolo committente).
- Limporto della prestazione viene corrisposta utilizzando i buoni (o voucher) reperibili presso lINPS o presso tabaccherie autorizzate.
CHI PUÒ SVOLGERE LAVORO ACCESSORIO
Tutti i lavoratori per la generalità dei settori, agricoltura a parte.
Nel settore agricolo, solo ed esclusivamente per attivita stagionali:
- I pensionati;
- I giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dellanno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso luniversità
Per tutto il 2013 possono svolgere Lavoro Accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito per un importo massimo di 3.000 netti per anno solare.
COME VIENE RETRIBUITO IL LAVORO ACCESSORIO
Viene retribuito con buoni cartacei o telematici (Voucher), il cui valore nominale è di 10 euro, per un valore netto di euro 7,50.
Il lavoratore/trice, dopo aver convalidato i buoni ricevuti con la propria firma, può riscuotere il corrispettivo netto presentandoli allincasso presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale esibendo un valido documento di riconoscimento.
Nellimporto lordo è compreso il contributo allINPS e allINAIL per lassicurazione contro gli infortuni .
Il lavoratore non ha obblighi fiscali in quanto il compenso percepito dal lavoratore è esente da qualunque imposizione fiscale.