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Indennità zone montane

Misura 211: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

Il Servizio Agricoltura gestisce, anche per conto della Comunità Montana Valle Elvo, le domande di premio presentate a valere sulla misura 211 del Piano di sviluppo rurale del Piemonte 2007 - 2013 di cui al regolamento CE 1698/05. La Provincia è responsabile dell’istruttoria, dei controlli e della predisposizione degli elenchi di pagamento, che vengono trasmessi ad Arpea ( Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura ) che provvede alla liquidazione dei premi spettanti.


Obiettivi della misura
La concesssione dell’indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
conservare l’attività agricola nelle zone montane quale strumento per il mantenimento degli spazi naturali e dell’equilibrio agro ambientale, tramite la compensazione del reddito ;
evitare la marginalizzazione dell’agricoltura nelle aree svantaggiate;
tutelare il territorio e i sistemi agro-forestali ad alto valore naturale.

Condizioni di ammissibilità e requisiti
L’indennità viene concessa per unità di superficie coltivata, sulla base di parametri unitari fissati per tipo di coltura ( da 60 a 130 euro / ha ), ad agricoltori che:

• coltivino almeno 3 ha di SAU;
• si impegnino a proseguire l’attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento. E’ esonerato da tale impegno l’imprenditore che non possa proseguire l’attività per causa di forza maggiore (es. cessazione attività per invalidità, espropriazione o acquisizione dei terreni per pubblica utilità);
• ottemperino, nell’insieme della loro azienda, ai requisiti obbligatori di cui agli art. 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003 (Condizionalità);
• operino stabilmente nelle zone svantaggiate, con l’eccezione dell’agricoltore che, dopo aver utilizzato l’alpeggio, trasferisce il bestiame per il restante periodo dell’anno nelle zone di collina e/o di pianura. Nel caso in cui l’attività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni l’entità del premio verrà ridotta e rapportata al periodo di effettiva permanenza nelle zone svantaggiate;
• non superino il limite di età pensionabile (60 anni per le donne, 65 anni per gli uomini);
• non siano titolari di trattamenti pensionistici fatta eccezione per la pensione di reversibilità

Per informazioni ulteriori sulla misura 211, sulla presentazione delle domande di premio e sui bandi aperti è possibile consultare il sito internet della Regione Piemonte.



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