Tentativi di conciliazione in caso di controversie in materia di contratti agrari
La normativa prevede lobbligo di chi intende proporre a giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari, di esperire preventivamente tentativo di conciliazione secondo quanto disposto allart. 46 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, ora art .11 del D.Lgs. 1/09/2011 n. 150 .
Procedura:
- trasmissione della richiesta di tentativo di conciliazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Provincia di Biella - Servizio Agricoltura e alla controparte;
- convocazione, da parte della Provincia, entro 20 giorni dal ricevimento dellistanza, delle parti interessate assistite dalle rispettive associazioni provinciali di categoria per esperire il tentativo di conciliazione.
In caso di accordo raggiunto, le clausole dellaccordo sono vincolanti per le parti.
In ogni caso viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti congiuntamente alle organizzazioni agricole.
Soltanto dopo tale tentativo con esito negativo, risultante dal verbale del Servizio, ciascuna parte può adire lautorità giudiziaria competente.
