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Emissioni in Atmosfera

Autorizzazioni per le emissioni in atmosfera

Il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) ha riformato la legislazione in ambito ambientale raggruppandola in un unico testo con il dichiarato obiettivo di promuovere l’innalzamento dei livelli di qualità della vita umana, attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

In particolare alla Parte Quinta il Testo Unico reca norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, prevedendo specifici iter autorizzativi per i gestori che intendono realizzare un nuovo stabilimento, modificarne uno esistente o trasferirne uno da un luogo ad un altro.

Benché all’art. 268, c. 1, lett. o) il D.Lgs 152/06 attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni e all’adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06; bisogna ricordare che la Regione Piemonte con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che all’art. 44, comma 1, lett. c) aveva già attribuito alle Province tali competenze.

Risulta però necessario precisare che l’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 ha individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione e riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Le procedure di autorizzazioni descritte si suddividono in due specifici iter:

Autorizzazioni in via Ordinaria:

interessano tutte quelle attività che debbono richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 tali domande dovranno essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio e dovranno essere accompagnate dalle seguente documentazione in formato esclusivamente elettronico:

o       dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

o       da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti; per redigere tale documentazione tecnica ci si può attenere a quanto indicato dalla Circolare della Regione Piemonte ECO/16 del4 ottobre 1988 (Disponibile in copia in calce a questa pagina)

o       Da una mappa catastale con indicazione del foglio e delle particelle interessate ed estensione dell’area destinata alla realizzazione dello stabilimento.

o       Da una planimetria in scala non inferiore a 1:1000 in cui siano evidenziati, oltre all’impianto, le costruzioni limitrofe e la loro altezza.

o       Da una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale siano individuate le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (ad es. forni, reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.) e tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro, ecc.) contrassegnati da un numero progressivo.

Si ricorda inoltre che per l’attivazione di nuovi stabilimenti o per la modifica di stabilimenti esistenti oltre agli elaborati precedentemente elencati dovrà essere allegata all’istanza autorizzativa anche unadocumentazione previsionale di impatto acustico come disposto dall’art. 10 della L.R. 20-10-2000 n. 52, redattain conformità alle disposizioni Regionali contenute nella D.G.R. 02-02-2004 N. 9 - 11616.

Alla domanda di autorizzazione dovrà essere apposta una marca da bollo da 14,62 € (in calce a questa pagina è reperibile un modello di domanda autorizzativa).


NB: Tutti gli elaborati informatici di natura tecnica, ivi compresi disegni, planimetrie, ecc., dovranno necessariamente essere datati e firmati da professionisti abilitati nelle specifiche materie.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010 il SUAP, previa controllo della completezza e della regolarità della documentazione ricevuta, provvederà ad avviare il relativo procedimento ed indirà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nel corso della quale si procederà anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 . Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla richiesta.

L'autorità competente dovrà pronunciarsi entro un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Autorizzazioni in via Generale:

Per specifiche categorie di stabilimenti, individuati in relazione al tipo e alle modalità di produzione così come previsto dall’art. 272 (Impianti e attività in deroga) e dalla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, la Regione Piemonte ha adottato delle apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

Tale procedura di autorizzazione prevede un iter semplificato che permette, a chi vuole installare un nuovo stabilimento o modificarne uno esistente, di ottenere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera semplicemente inoltrando una apposita istanza avvalendosi delle specifiche modulistiche predisposte dalla Regione Piemonte e disponibili al seguente link .

Risulta indispensabile precisare che le autorizzazioni di carattere generale potranno essere rilasciate per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006; per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce o non si può applicare dovranno essere autorizzati con la procedura ordinaria prevista dall'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006.


NB: Si precisa che è obbligatorio procedere all’inoltro delle istanze di autorizzazione in via generale utilizzando lo specifico servizio di supporto alla predisposizione dell'istanza in via generale (Art. 272 del Dlgs 152/06) allestito dalla Regione Piemonte al seguente link .

Si ricorda che dovrà essere richiesta voltura delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera in caso di variazione di ragione sociale, in calce alla pagina è disponibile un modello per tale istanza.

Al fine di agevolare l’attività di verifica delle autorità preposte ai controlli si invitano tutte le Aziende ad utilizzare, per la presentazione dei risultati delle rilevazioni analitiche effettuate sui punti di emissione, lo specifico modello reperibile nella pagina delle modulistiche.

 
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