La legge vieta di prendere e detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per sottrarli a sicura distruzione o morte, e purché se ne dia notizia alle autorità competenti.
lart 33 della L.R. 70/96 stabilisce che chiunque per caso fortuito o forza maggiore venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il ritrovamento oppure alla Provincia competente.
Attenzione: E' sempre meglio, per motivi di sicurezza e igiene, non toccare un animale selvatico immobile, ma chiamare sempre gli addetti al recupero della Provincia di Biella al numero 015 8480804.
Spesso accade che l'animale non sia ferito o in pericolo, ma sia semplicemente nascosto, strategia di difesa che usano di solito i piccoli di capriolo in primavera, per cui nel dubbio non toccate i piccoli caprioli, perché se "contaminati" dall'odore dell'uomo, possono non essere più allattati dalla madre.
Tutti gli anni, purtroppo, tanti cuccioli di capriolo vengono trovati e salvati da premurosi cittadini ed escursionisti che mossi dalle migliori intenzioni, prelevano i piccoli dal bosco e li consegnano agli agenti della polizia provinciale. Allevare un cucciolo di capriolo è molto difficile e spesso i piccoli muoiono prima di essere svezzati, inoltre un capriolo imprintato non può più essere liberato nel suo ambiente naturale.
Se un animale selvatico viene rinvenuto vivo, la Provincia di Biella provvede alla sua cura, riabilitazione e reintroduzione in natura, anche tramite i Centri autorizzati per il recupero di animali selvatici. Nella foto il momento della liberazione di un rondone alpino.
Se l'animale selvatico è morto, la Provincia si occupa dello smaltimento sanitario ovvero, nei limiti delle proprie risorse, può destinare le spoglie a scopi di pubblica utilità.
Nel caso di destinazione della carcassa alla distruzione e/o smaltimento, gli enti pubblici e i privati possono richiedere alla Provincia apposita autorizzazione per la detenzione dell'animale sotto forma di preparazione tassidermica o imbalsamazione.
La Provincia, se ritiene, può autorizzare i richiedenti, che devono provvedere a loro spese a far preparare le spoglie ad un tassidermista autorizzato. In questo caso insieme all'autorizzazione la Provincia rilascia un contrassegno numerato da applicare obbligatoriamente all'animale imbalsamato.
La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, per cui la Provincia ne autorizza la detenzione, ma non la proprietà che rimane sempre pubblica, infatti il detentore deve sempre rendere disponibile l'animale su richiesta della Provincia per qualsiasi utilizzo avente scopo di pubblico interesse o utilità.
Il detentore ha l'obbligo pertanto di dare notizia ai competenti Uffici provinciali di ogni variazione relativa allubicazione della preparazione tassidermica, che non può essere ceduta ad altro soggetto se non previa autorizzazione da parte della Provincia di Biella.
