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Incidenti stradali con ungulati

Incidenti stradali con animali selvatici ungulati

Che cosa si può e si deve fare quando si incorre malauguratamente in un incidente stradale con animali selvatici ungulati (cinghiali, caprioli, cervi, daini, mufloni, camosci)

Per prima cosa, bisogna sincerarsi delle condizioni dell'animale, se l'ungulato è ferito, chiamare subito il 118 - Servizio Veterinario, se è morto si può chiamare direttamente la Provincia di Biella al numero 015 8480804, gli addetti al recupero degli animali interverranno tempestivamente per rimuovere la carcassa dalla sede stradale.

Attenzione: soprattutto in caso di animale non presente sul luogo del sinistro, è importante chiamare sul posto o il 112 o il 113 o la polizia municipale, cioè tutti i soggetti che ai sensi del codice della strada, svolgono attività di vigilanza sulla viabilità, infatti in mancanza dell'animale, potrà costituire prova dell'avvenuta collisione con animali selvatici il verbale d'intervento delle forze dell'ordine, purché dal suddetto verbale e dai rilievi effettuati sul luogo del sinistro si evinca con certezza il nesso causale dell'evento.

La Regione Piemonte ha costituito un fondo regionale di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con animali selvatici ungulati, e con Regolamento approvato con D.P.G.R. 14/07/2008, n. 12/R, ha emanato i criteri generali per la presentazione delle istanze di accesso al suddetto fondo.

I criteri per la corresponsione del contributo regionale sono i seguenti:

- possono accedere al fondo i soggetti proprietari di veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente, in regola con il pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Piemonte o immatricolati nella regione stessa, coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica ungulata su tutte le strade statali, regionali, provinciali e comunali ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione (autostrade, tangenziali ecc.);

- sono ammessi al fondo di solidarietà esclusivamente i danni al veicolo per le conseguenze dirette ed esclusive del sinistro.

- l’accesso al fondo di solidarietà può essere ammesso solo in presenza del ritrovamento in prossimità dell’evento dell’animale morto o ferito coinvolto nel sinistro stradale, accertato con verbale redatto dai soggetti di cui di cui all’art. 12 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall’art. 8 del D.lgs 10 settembre 1993, n. 360, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o da personale dell’azienda sanitaria locale (ASL), intervenuti sul luogo del sinistro;

- in caso di mancato ritrovamento dell’animale morto o ferito in prossimità del luogo dell’evento, per accedere al fondo di solidarietà è necessario che dal verbale redatto dai soggetti di cui sopra, si evinca con certezza il nesso causale dell’evento;

- il limite massimo di contributo per danni materiali per singolo sinistro è definito in misura non superiore a 10.000 euro o del valore commerciale del veicolo in caso di rottamazione e cancellazione dal P.R.A., e nulla è dovuto per danni di importo uguale o inferiore a 200 euro;

- l’ammontare liquidato ai richiedenti ammessi al contributo, è definito annualmente (anno solare) in percentuale del fondo ripartito dalla Giunta regionale, ed è calcolato sulla base dell’ammontare complessivo dei danni accertati;

- il proprietario di veicolo coinvolto in un incidente stradale causato da ungulati selvatici deve presentare alla Provincia, entro trenta giorni dall’evento, istanza di accesso al fondo di solidarietà , utilizzando l’apposita modulistica (scaricabile da questo sito).

- Nella compilazione della domanda di accesso al fondo regionale di solidarietà, conformemente alle disposizioni del regolamento regionale, il richiedente dovrà dichiarare:

- di rinunciare all’azione civile di risarcimento danni nei confronti della pubblica amministrazione;
- che il veicolo all'atto dell'incidente era idoneo alla circolazione su strada ai sensi della vigente normativa;
- che non sono state accertate violazioni al codice della strada o altri fatti che evidenzino comportamenti colposi del conducente relativamente all'incidente avvenuto;

Inoltre, alla domanda il richiedente dovrà allegare, a pena di inammissibilità:

- copia della patente di guida del conducente;

- copia del libretto di circolazione;

- copia del versamento della tassa di circolazione (bollo auto);

- copia del contrassegno e delle condizioni di polizza del contratto di assicurazione RCA;

-  fotografie del danno;

- preventivo di riparazione del danno;

- scheda di demolizione rilasciata dal p.r.a. (solo in caso di perdita totale del veicolo);

- verbale di ritrovamento dell’animale o verbale dal quale si evinca con certezza il nesso causale dell’evento, redatto da almeno uno dei seguenti soggetti intervenuti sul luogo del sinistro:
- soggetti che espletano servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss.mm.ii;
- dal personale addetto alle attività faunistico-ambientali della Provincia;
- dal personale dell’azienda sanitaria locale (ASL).

Riguardo a quest’ultimo punto, si evidenzia che, ai sensi del regolamento regionale, la produzione del suddetto verbale è condizione necessaria all’ammissibilità della domanda.

 
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