Autoscuole
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Normativa
L'esercizio dell'attività di autoscuola è subordinato alla presentazione di SCIA (segnalazione sertificata di inizio attività) all'amministrazione provinciale, nonché allespletamento dei controlli da parte della stessa provincia circa la sussistenza dei seguenti requisiti richiesti dalla legge:
In ogni caso lattività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Una SCIA deve essere presentata anche nell'ipotesi di ogni ulteriore sede, aperta a far data dal 1 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del DL n. 7/2007), di autoscuola già esercente sia sulla base di una precedente autorizzazione, sia sulla base di una DIA/SCIA. Nella SCIA deve essere dichiarato, anche per l'ulteriore sede, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, ad eccezione della capacità finanziaria (che deve essere dimostrata solo per la sede principale). Deve inoltre essere indicato il nome di un responsabile didattico, individuato tra i dipendenti, i collaboratori, i soci o gli amministratori dell'impresa. A norma di legge, il responsabile didattico deve essere in organico presso l'autoscuola e deve essere in possesso dei medesimi requisiti personali, morali e di idoneità tecnica, richiesti per il titolare dell'autoscuola. |
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Modulistica
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Scuole nautiche
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Normativa
L'attività di insegnamento e istruzione pratica per l'acquisizione delle patenti nautiche è disciplinata dal DM 29.7.2008 n. 146. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale, che vi esercitano anche la vigilanza tecnica. L'autorizzazione è rilasciata previo parere tecnico espresso dal direttore della Motorizzazione ovvero dalla Capitaneria di Porto. In relazione alle tipologie di patenti nautiche che possono essere conseguite, si individuano le seguenti categorie di scuole nautiche per:
Per ulteriori dettagli, occorre consultare il regolamento provinciale: |
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Modulistica
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