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Autoscuole e scuole nautiche

Autoscuole e Scuole Nautiche

Autoscuola

Notizie Autoscuole

Normativa

L'esercizio dell'attività di autoscuola è subordinato alla presentazione di SCIA (segnalazione sertificata di inizio attività) all'amministrazione provinciale, nonché all’espletamento dei controlli da parte della stessa provincia circa la sussistenza dei seguenti requisiti richiesti dalla legge:

  • requisiti soggettivi o personali del titolare (persona fisica), o del legale rappresentante (persona giuridica):
    • anni 21;
    • buona condotta;
    • diploma di istruzione di secondo grado;
    • abilitazione alle funzioni di insegnante e istruttore di guida, con esperienza biennale maturata negli ultimi 5 anni;
  • requisiti oggettivi dell'entità al cui nome viene presentata SCIA ed esercitata l'attività:
    • disponibilità di personale abilitato (insegnanti e istruttori);
    • capacità finanziaria;
    • locali;
    • arredi e attrezzature didattiche per insegnamento teorico;
    • attrezzature tecniche (veicoli) per insegnamento pratico.

In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Una SCIA deve essere presentata anche nell'ipotesi di ogni ulteriore sede, aperta a far data dal 1 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del DL n. 7/2007), di autoscuola già esercente sia sulla base di una precedente autorizzazione, sia sulla base di una DIA/SCIA. Nella SCIA deve essere dichiarato, anche per l'ulteriore sede, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, ad eccezione della capacità finanziaria (che deve essere dimostrata solo per la sede principale). Deve inoltre essere indicato il nome di un responsabile didattico, individuato tra i dipendenti, i collaboratori, i soci o gli amministratori dell'impresa. A norma di legge, il responsabile didattico deve essere in organico presso l'autoscuola e deve essere in possesso dei medesimi requisiti personali, morali e di idoneità tecnica, richiesti per il titolare dell'autoscuola.

Modulistica

ScuolaNautica

Notizie Scuole nautiche

Normativa

L'attività di insegnamento e istruzione pratica per l'acquisizione delle patenti nautiche è disciplinata dal DM 29.7.2008 n. 146.

Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale, che vi esercitano anche la vigilanza tecnica.

L'autorizzazione è rilasciata previo parere tecnico espresso dal direttore della Motorizzazione ovvero dalla Capitaneria di Porto.

In relazione alle tipologie di patenti nautiche che possono essere conseguite, si individuano le seguenti categorie di scuole nautiche per:

  • A - entro 12 miglia: navigazione entro dodici miglia dalla costa con unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 m - eventualmente limitata alle sole unità a motore; comprende le patenti C;
  • A - oltre 12 miglia: navigazione senza alcun limite dalla costa con unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 m - eventualmente limitata alle sole unità a motore; comprende le patenti C;
  • B: unità da diporto di lunghezza superiore a 24 m - navi da diporto.

Per ulteriori dettagli, occorre consultare il regolamento provinciale:

Modulistica

 
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