Con il dlg. n. 112/98 sono state attribute alle amministrazioni provinciali le funzioni relative al rilascio delle autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate, mentre il compito relativo al controllo tecnico propedeutico al rilascio dellautorizzazione e quelli relativi al controllo tecnico periodico delle imprese sono rimasti di competenza degli ex Uffici Provinciale M.C.T.C..
Possono essere autorizzate all'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t:
Le imprese di autoriparazione iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1 c. 3 della legge 5.2.1992, n. 122;
I consorzi o società consortili anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'art. 1 c. 3 della legge 5.2.1992, n. 122; le imprese possono partecipare a raggruppamenti nell'ambito di un consorzio per il numero di attività effettivamente svolte, necessarie a garantire la copertura nelle quattro sezioni senza determinare duplicazioni di competenze nel medesimo raggruppamento.
Modulistica:
Per l'Autorizzazione all'Officina di Revisione:
- istanza apertura officina di revisione
- istanza apertura officina di revisione (da parte di un consorzio)
- istanza per estensione tipo di revisioni
- Istanza apertura nuova linea di revisione
Per il Responsabile Tecnico:
- Istanza inserimento responsabile tecnico
- Dichiarazione responsabile Tecnico
- Istanza sostituzione responsabile tecnico
Per le variazioni:
