COSAP - CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

 

·        Notizie generali sul tributo

·        Dove presentare la domanda

·        Pagamento: quando e dove

·        Sanzioni

·        Rimborsi

·        Rinnovo della concessione

·        Revoca, mancato o ridotto utilizzo della e proroga della concessione

·        Tariffa

·        Modulistica

 

 

 

NOTIZIE GENERALI SUL TRIBUTO

La Provincia di Biella con deliberazione del Consiglio Provinciale n.115 del 18/12/1998 ha adottato il regolamento COSAP per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il regolamento disciplina il rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni e autorizzazioni relative a:

·        occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di BIELLA;

·        occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;

·        occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

L’autorizzazione è il documento che consente l’occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario, determina il canone e può essere rinnovata, essa è necessaria anche nel caso in cui l’occupazione sia esente dal pagamento del canone.

Le occupazioni realizzate senza l’autorizzazione sono considerate abusive e pertanto sanzionabili.

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

·        Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, non è inferiore all’anno.

·        Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione, è inferiore all’anno.

 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve essere presentata in bollo (Euro 10,33) presso l’Ufficio concessioni della Provincia di Biella in via Quintino Sella n. 12, Biella.

accesso al pubblico da Piazza Unità d'Italia

 

L’occupazione di suolo pubblico deve sempre essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio Concessioni della Provincia di Biella.

PAGAMENTO: QUANDO E DOVE

 

Il pagamento deve essere effettuato entro aprile di ogni anno, prima o contestualmente al ritiro dell’autorizzazione ( che deve avvenire prima dell’occupazione), mediante :

·        Bollettino di conto corrente postale n. 14052138, intestato a: Provincia di Biella – COSAP

·        Bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria n. 08B2896206240, intestato a:

 Tesoreria della Provincia di Biella, Banca Sella Spa, Via Lamarmora 18 13900 BIELLA

ABI 03268 CAB 22308

 

Per l’occupazione permanente la tariffa base annuale è di

 € 17,56 il mq.

e per l’occupazione temporanea di

 € 1,03 giornaliere.

 

SANZIONI

In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all’occupazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone non corrisposto, oltre gli interessi legali.

 

RIMBORSI

Gli interessati possono richiedere il rimborso, con apposita istanza rivolta all'Ufficio Concessioni e all'Ufficio Tributi, nel termine di 1 anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

 

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Ufficio Concessioni della Provincia di Biella almeno tre mesi prima della scadenza.

 

 

REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione per motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

 

TARIFFA

La tariffa base è graduata in base ai seguenti:

elementi indicativi

 

OCCUPAZIONE TEMPORANEE:

Fino a 14 giorni         : per 1 giorno, per 1 mq.      € 1,03

Per un mese              : per 1 giorno, per 1 mq.      € 0,82

Superiore al mese    : per 1 giorno, per 1 mq.      € 0,31

OCCUPAZIONE PERMANENTI :

            Coefficienti per la determinazione del canone:                                                                                                         

1

CATEGORIA STRADE

 

 

strade di 1° categoria: strade con piano viabile bitumato di larghezza superiore a ml. 5,50

Coeff.1

 

strade di 2° categoria: strade con piano viabile bitumato di larghezza inferiore a ml. 5,50

Coeff.0,90

 

strade di 3° categoria: strade con piano viabile in macadam.

Coeff.0,70

 

 

2

VALORE ECONOMICO DELL'AREA

 

 

Aree di parcheggio limitate ad ore.

Coeff.3

 

Strade, vie e piazze.

Coeff.1

 

Mercati e fiere attrezzati.

Coeff.0,90

 

Mercati e fiere non attrezzati.

Coeff.0,70

 

Residue aree di proprietà provinciale.

Coeff.0,50

 

3

SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' E MODALITA' DI OCCUPAZIONE

 

 

Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi.

Coeff.1,2

 

Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità.

Coeff.1,40

 

Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi.

Coeff.1,00

 

Occupazioni soprastanti il suolo.

Coeff.0,20

 

Occupazioni sottostanti il suolo.

Coeff.0,10

 

4

NATURA DELL’ATTIVITA’

 

 

Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi.

Coeff.1,10

 

Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee).

Coeff.0,50

 

Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi.

Coeff.0,20

 

Edilizia.

Coeff.0,60

 

Distributori carburanti.

Coeff.0,50

 

Stralciato.

Coeff.0,50

 

Altri usi.

Coeff.1,00

 

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, come previsto nella lett. F del 2° comma dell’art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss. mm, il canone annuo è determinato, nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa di:

€ 0,774 per utenza nei comuni fino a 20.000 abitanti

€ 0,646 per utenza nei comuni con oltre 20.000 abitanti

per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell’ambito territoriale della Provincia di Biella.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31/12 dell’anno precedente.

L’ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46.

 

 

CANONE REGIONALE EX ANAS: ex strade statali 142, 143 e 232

 

La Regione Piemonte, in base alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-4043 del 01/10/2001 ha stabilito che, per l’anno 2002, i canoni relativi alle occupazioni delle strade regionali dimesse da parte di ANAS (alla fine del 2001), vengano richiesti e riscossi tramite le Province le quali devono riversarli nella misura del 90% dell’introito realizzato alla Regione, trattenendo il 10% a titolo di rimborso per le spese generali e di istruttoria.

 

 

CANONE REGIONALE EX ANAS: ex strade statali 142, 143 e 232

 

La Regione Piemonte, in base alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-4043 del 01/10/2001 ha stabilito che, per l’anno 2002, i canoni relativi alle occupazioni delle strade regionali dismesse da parte di ANAS (alla fine del 2001), vengano richiesti e riscossi tramite le Province le quali devono riversarli nella misura del 90% dell’introito realizzato alla Regione, trattenendo il 10% a titolo di rimborso per le spese generali e di istruttoria.

Per l’anno 2003 la Giunta della Regione Piemonte con Delibera n. 51-9389 a far data dal 01/01/2003 ha deliberato:

·        Di riconoscere alle province piemontesi il 50% dei canoni riscossi direttamente dalle province stesse, a titolo di rimborso per le spese generali e di istruttoria derivanti dall’esercizio delle funzioni per le quali è disposto l’avvalimento transitorio;

·        Di stabilire di destinare la restante quota del 50%, con vincolo di destinazione, dei canoni riscossi per interventi e progetti per la sicurezza delle strade demaniali regionali da realizzarsi di intesa con le Province;

·        Di dare atto che le funzioni amministrative in materia di gare atletiche, ciclistiche e con animali o con veicoli a trazione animale, di cui all’art. 9 del D.Lgs 285/92 s.m.i., di competenza della Regione, saranno esercitate avvalendosi delle Province a seguito di approvazione del D.D.L. n. 480.

Và precisato che la misura del canone non è quella determinata dal regolamento provinciale, poiché la Regione ha stabilito l’applicabilità per le suddette strade del regolamento e delle tariffe ex ANAS.