L’art. 19 del D.Lgs n. 504/92 prevede l’istituzione di un tributo a favore delle province a partire dal 1° gennaio 1993, a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
La Provincia determina annualmente il tributo in misura non inferiore a 1 e non superiore al 5% delle tariffe adottate dai comuni per assoggettare la superficie degli immobili alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Ai sensi dei commi 5 e 7 dell’art. 19 del D.Lgs n. 504/92, il tributo è riscosso contestualmente alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani dal Concessionario, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione.
L’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, attribuisce ai Comuni, attraverso la potestà regolamentare, la facoltà di scegliere le modalità di gestione delle proprie entrate.
La suddetta potestà regolamentare è stata esercitata da numerosi Comuni per la riscossione diretta della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, ai sensi del Titolo III del D.Lgs. n. 507/93 (vedi ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28/08/2001).
La riscossione diretta della Tassa/Tariffa Rifiuti comporta, per i Comuni che scelgono di introdurre una forma di gestione svincolata dal Concessionario, l’obbligo da parte dello stesso Comune di riversare le somme riscosse a titolo di Tributo ambientale sulla Tassa Rifiuti, garantendo tempestività e flusso di entrata nel riversamento dello stesso a favore dell’Ente Provincia.
Il tributo ambientale di cui all’oggetto rimane in vigore anche a seguito dell’introduzione della tariffa Ronchi di cui al D.Lgs n. 22/97, laddove al comma 17 si stabilisce che “è fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92”.
L’evoluzione della Tassa Rifiuti in Tariffa Ronchi, in quanto ritenuta come una fase del più ampio servizio di gestione dei rifiuti, sta comportando in numerose realtà, l’affidamento della gestione dell’entrata alle Società affidatarie del servizio rifiuti e che, conseguentemente, l’obbligo dell’incasso e del riversamento all’Ente Provincia del suddetto Tributo provinciale diventa competenza del soggetto affidatario della gestione della Tariffa Ronchi.
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 610 del 21/12/2004 la Provincia di Biella, ha confermato, per l’esercizio 2005, l’aliquota del 5%.
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 126 del 15/04/2003 la Provincia di Biella ha deliberato di riconoscere ai Comuni della Provincia di Biella che riscuotono direttamente la Tassa Rifiuti Solidi Urbani e la Tariffa Ronchi un compenso complessivo percentuale del 4% ricavato sai seguenti parametri:
- 0,30 quale commissione stabilita dal 5° comma dell’art. 19 del D. Lgs. 504/92;
- 3,8 riconosciuto quale contributo alle spese generali per la rendicontazione delle somme delle somme da riversare alla Provincia a titolo di tributo ambientale.
I versamenti vengono effettuati dai concessionari della riscossione o direttamente dai comuni a mezzo di bonifico sul conto di tesoreria intestato a:
- Tesoreria Provinciale, Banca Sella S.p.A., Agenzia n. 1 di Biella, Via Lamarmora 18, ABI 03268, CAB 22308, c/c n. 0B2896206240
- conto corrente postale intestato a Provincia di Biella, Via Q. Sella n. 12 – 13900 Biella conto corrente n. 13792130
Dirigente: Giorgio Mosca
Responsabile di servizio:Ornella Fornasiero
Referente: Luciana Patteri
Sede: Via Q. Sella 12 Biella
Contatti: tel. 015/8480872 - fax 015/8480740
Orario (anche di ricevimento al pubblico): dal lunedì al mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; dalle ore 14,30 alle ore 16,00; giovedì continuato 9,00 – 16,00; venerdì 9,00 – 13,30.
e-mail: tributi@provincia.biella.it