Proventi delle sanzioni da Codice Stradale

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sanzioni codice della strada
Testo Principale

L'art. 142 comma 12-bis del Codice della Strada stabilisce che: "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore".

Gli enti destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (non applicabile al nostro ente in quanto sprovvisto di Polizia Provinciale).

Ai sensi dell’art. 142 comma 12 quater, inoltre, la rendicontazione dei proventi (relazione), da inviarsi entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministero dell’ interno, va pubblicata anche sul sito istituzionale, in apposita sezione.

Data ultima modifica: 22/03/2023