Rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per l'installazione, la dismissione e la variazione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali

Testo Principale

Quadro normativo di riferimento:

  • R.D.L. n. 1741 del 02-11-1933 convertito in Legge n. 367/1934 (Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti).
  • D.M. 31-07-1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi).
  • D.P.R. 18-4-1994 n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
  • D.M. 11-1-1995 (Individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali.
  • D.M. 7-2-1995 (Modalità e contenuti delle domande di concessione e/o di autorizzazione all'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali).
  • L. 23-8-2004 n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).
  • D.Lgs. 22-2-2006 n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239).
  • D.Lgs 31-12-2012 n. 249 (Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi).

A seguito dell'entrata in vigore della L. 23/08/2004, n. 239, avvenuta il 28/09/2004, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi della normativa sopra richiamata, oltre a quelle relative all'attività di distribuzione di GPL senza deposito già attribuita ai sensi del d.lgs. n. 112/98. Tali procedure autorizzative, in virtù di una specifica delega adottata dalla Regione Piemonte, risultano di competenza delle Amministrazioni Provinciali.

La Legge n. 239 del 23/08/2004 ha riordinato il settore energetico nazionale, liberalizzando, tra le altre cose, le attività di produzione e stoccaggio di oli minerali; pertanto scompare il regime di concessione per queste attività, ma permane per alcune fattispecie ancora un regime autorizzativo, fatta ovviamente salva l’ottemperanza alle norme di prevenzione incendi e a quelle fiscali.

Risultano ancora sottoposte a regime autorizzativo solamente le seguenti fattispecie (come indicato all’art. 1 comma 56 della citata L. n. 239/2004):

  • l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
  • la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
  • la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
  • la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

Nel caso dei soli stabilimenti di stoccaggio di GPL, la capacità dei nuovi impianti di riempimento, travaso e deposito deve essere pari almeno a mc. 100 in serbatoi fissi (art. 4 del D.lgs 22/02/2006, n. 128).

Le modifiche relative a stabilimenti di lavorazione o a depositi di oli minerali non ricomprese nelle fattispecie sopra riportate possono essere liberamente effettuate dagli operatori nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (art. 1, c. 58, L. n. 239/2004).

Non sono soggetti all'autorizzazione i depositi di oli minerali con capacità complessiva pari o inferiore a:

  • Oli minerali liquidi:
    • mc. 10 di oli minerali per i depositi ad uso commerciale;
    • mc. 25 di oli minerali per i depositi ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo);
  • Gas di petrolio liquefatto (GPL):
    • mc. 26 di per depositi ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo);
    • kg. 1000 per i depositi in bombole;

Non sono, inoltre, soggetti ad autorizzazione ai sensi della L. n. 239/2004, anche se soggetti ad autorizzazione da parte del comune territorialmente competente nonché delle altre amministrazioni eventualmente interessate:

  • gli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione;
  • i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate.

L'art. 57, c. 1, del D.L. n. 5/2012, come convertito con L. n. 35 del 2012, ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici di competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 1, c. 7, l. i), della L. 23/08/2004, n. 239:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del GPL, di capacità autorizzata non inferiore a mc. 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di GPL di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'art. 1, c. 8, l. c), numero 6), della L. 23/08/2004, n. 239;
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al D.Lgs. 11/02/2010, n. 22.

L'art. 57, c. 2, del D.lgs 9/02/2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con modificazioni con L. 4/04/2012, n. 35 prevede che, fatte salve le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici le autorizzazioni previste all'art. 1, c. 56, della citata L. 23/08/2004, n. 239, siano rilasciate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

In relazione alle infrastrutture ed agli insediamenti strategici sopra indicati, pertanto, le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, c. 56, della L. 23/08/2004, n. 239 sono esercitate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale devono essere indirizzate le rispettive istanze.

L’iter autorizzativo è quello individuato dal D.P.R. 18-4-1994 n. 420 che prevede la conclusione del procedimento entro sette mesi dal suo avvio.

Questi Uffici per poter avviare una pratica di autorizzazione coinvolgendo tutti gli Enti interessati (Comune sede dell’impianto, Comando Provinciale dei VV.FF., Ufficio delle Dogane e Camera di Commercio) avrà bisogno che la domanda, in marca da bollo, venga presentata per via telematica utilizzando la procedura e i moduli scaricabili al seguente link.

Si ricorda che l'istanza autorizzativa, ed i relativi allegati, dovranno essere firmati digitalmente; le istanze dovranno essere presentate previo pagamento delle spese di istruttoria previste dal Regolamento approvato con D.C.P. n. 3 del 09/01/2023.

Si precisa che l’iter per l’installazione di nuovi depositi o per il potenziamento degli impianti esistenti terminerà con il rilascio dell’autorizzazione a realizzare l’opera in progetto e all’esercizio provvisorio della stessa fino alla convocazione di un’apposita commissione che provvederà al collaudo del nuovo impianto, solo dopo tale adempimento verrà redatta l’autorizzazione all’esercizio definitiva.

Per la presentazione delle istanze ed il reperimento dei criteri per il calcolo delle tariffe istruttorie si invita a consultare la seguente specifica area dedicata del portale della Provincia di Biella:
Oneri istruttorie e Modulistica

 

Autorizzazione all’installazione di gasdotti ed oleodotti

Quadro Normativo di riferimento:

  • D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).
  • - D.P.R. 08/06/2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)
  • - DGR 3 luglio 2006, n. 25-3293 (Articoli 52 quater, quinquies e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330. Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche)
  • - DGR 6 giugno 2011, n. 25-2142 (Articoli 52 quater, quinquies e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330. Approvazione modalità di svolgimento dei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione di oleodotti in analogia della D.G.R. 3 luglio 2006 n. 25-3293 ed in conformità delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 63-11032 del 16/03/09)

L’art. 2 comma 2 della L.R. n. 23/2015, come modificato dalla L.R. n.7 del 22 aprile 2016, attribuisce alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Qualora i gasdotti ed oleodotti con le caratteristiche sopra riportate non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima.

L'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 52 quater del D.P.R. 08/06/01 n. 327 e s.m.i., è il titolo necessario per la costruzione e l'esercizio di gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti. L'Autorizzazione Unica, qualora non sia prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, e nulla osta comunque denominati) necessari alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti in questione, ivi compresi quelli di carattere paesaggistico-ambientale. Con L'Autorizzazione Unica sono autorizzate anche le opere connesse e, ove occorra, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù).

Ulteriori informazioni sull’Ufficio competente e sul procedimento sono visualizzabili a questo link.

Per maggiori informazioni contatta l'ufficio competente

Data ultima modifica: 01/06/2023