Testo Principale
Articolo 2 - Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R
Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:
- dell'utilizzo domestico* delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui all''articolo 5**;
- dell'utilizzo domestico* delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprieta' privata;
- dell'uso dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;
- del riutilizzo delle acque reflue depurate;
- dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalita' indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonche' la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorita' preposte alla tutela del patrimonio boschivo;
- dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le acque minerali e termali.
*Uso domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purche' tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attivita' economico-produttiva o con finalita' di lucro (estratto dell’ Art. 4. DPGR 10/r -Definizioni).
**(Uso domestico delle acque sotterranee) Art 5 DPGR 10/R 2003
1.Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, puo' utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.
2. Per finalita' conoscitive e di controllo, il sindaco trasmette alla provincia copia dell'autorizzazione rilasciata in materia urbanistica o documentazione equivalente, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli approvati dalla Giunta regionale nell'ambito della realizzazione del catasto delle derivazioni idriche.
3. L'uso potabile e' consentito dal sindaco, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 2, solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed e' comunque subordinato al nulla osta dell'autorita' sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua.
4. In caso di uso potabile il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 sottopone a controllo sanitario le acque emunte con frequenza almeno annuale.
5. L'uso delle acque di falde profonde e' consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.
Per maggiori informazioni contatta l'ufficio competente