Impianti a fune

Testo Principale

COMPETENZE

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 27 luglio 1977, n.616, furono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative ai servizi pubblici di trasporto di persone esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie (art. 84), e, nel 1989 la Regione Piemonte disciplinò la materia degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone con la Legge Regionale 14 dicembre 1989, n. 74.

Principali competenze amministrative e di vigilanza della Provincia di Biella:

  • rilascio e rinnovo delle concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti, oggetto della predetta legge, che insistono sul territorio di più Comuni facenti parte della medesima Provincia (art. 3, comma 2, L.R. 14/12/1989 n. 74, art. 12 L.R. 14/12/1989 n. 74);

  • autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio previa acquisizione di nulla osta tecnico dell'USTIF competente per territorio e del parere favorevole della Regione Piemonte o della Comunità Montana competente (art. 10 L.R. 14/12/1989 n. 74);

  • revoca delle concessioni per comprovate esigenze di pubblico interesse, la decadenza in caso di inottemperanza da parte del concessionario alle prescrizioni dell'Ente concedente e, infine, la sospensione delle concessioni per ragioni di pubblica utilità o nel caso sorga la necessità di fissare un termine per adempiere alle prescrizioni ed obblighi imposti (art. 13 L.R. 14/12/1989 n. 74);

  • approvazione delle tariffe, degli orari e dei periodi di apertura al pubblico degli impianti funiviari (art. 14 L.R. 14/12/1989 N. 74);

  • vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di cui sopra, e di conseguenza all'irrogazione delle sanzioni previste in caso di violazione della normativa in materia (artt. 16-17, comma 1, L.R. 14/12/1989 n. 74; Titolo VII del D.P.R. 11/07/1980 n. 753)

Vita tecnica globale impianti  

  • Sciovie
    La vita tecnica di una sciovia ha una durata di 30 anni dall'entrata in servizio.

  • Seggiovie
    La vita tecnica di una seggiovia ha una durata di 40 anni dall'entrata in servizio.

  • Funivie
    La vita tecnica di una funivia ha una durata di 60 anni dall'entrata in servizio.

Principali riferimenti normativi

 

Norme tecniche di sicurezza per impianti funiviari in servizio pubblico

Data ultima modifica: 16/11/2023