Diritto allo studio

Testo Principale

La Legge Regionale 28/07 - Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa -  con il relativo Piano Regionale triennale 2009-2011, ha delegato alla Province, a partire dal 2009, nuove funzioni in materia di assistenza scolastica, prevenzione e recupero dell’abbandono scolastico, dotazioni librarie, integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali, sostegno agli allievi di nazionalità straniera, azioni formative per la popolazione carceraria.

La L. R. 28/07  assegna alla Provincia compiti di pianificazione e concertazione territoriale per la gestione delle risorse finanziarie destinate agli interventi sulla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Inolter definisce competenze già proprie della Provincia in relazione alle Scuole secondarie di II grado.

Al fine della programmazione degli interventi predetti e del loro finanziamento, viene approvato annualmente un Piano provinciale. 
L’attuazione di tale Piano spetta ai Comuni, Comunità Montane e Consorzi, relativamente agli interventi riferiti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, ovvero direttamente alla Provincia, per quanto riguarda la realizzazione di azioni in favore degli studenti delle scuole secondarie di II grado.
Alla Provincia spetta, in ogni caso, l’istruttoria delle istanze di finanziamento ed il conseguente riparto e assegnazione delle risorse regionali stanziate per l’attuazione annuale del Piano.

Data ultima modifica: 08/05/2023