COS’E’ L’OCC?
L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC) è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
Ai sensi del D.Lgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) il sovraindebitamento si può qualificare come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Pertanto i soggetti individuati dalla legge, che non possono accedere alle procedure concorsuali riservate all’imprenditore commerciale “non minore", ma che sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono ricorrere all’OCC per cercare di risolvere la propria situazione debitoria.
Attraverso l’O.C.C. infatti, con l’ausilio di un professionista neutrale ed indipendente (il Gestore della Crisi), è possibile costruire un percorso di risoluzione del debito, e seguire una precisa procedura che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori per arrivare a ridurre, posticipare, rateizzare i debiti.
A CHI SI RIVOLGE L'OCC?
Possono accedere alle procedure di sovraindebitamento:
- il consumatore,
- il professionista,
- l’imprenditore minore (ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- alla data di deposito della istanza di accesso ad una delle procedure regolate dal D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 12, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00);
- negli ultimi tre esercizi prima del deposito della istanza di accesso ad una delle procedure regolate dal D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 12:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00,
- ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00,;
- l’imprenditore agricolo,
- le startup innovative iscritte nel registro delle imprese da non più di cinque anni;
- l’imprenditore cessato da oltre un anno;
- il socio limitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- le società professionali ex L. 138/2011;
- le associazioni professionali o studi professionali associati;
- le Società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- gli Enti privati non commerciali;
- Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
QUALI SOGGETTI NON POSSONO ACCEDERE ALL'OCC?
- L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- Chi, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
- Chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
- Chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.
LA COMPETENZA TERRITORIALE DELL'OCC
Il debitore sovraindebitato può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale ove si trova il centro dei suoi interessi principali che si presume collocato nel proprio luogo di residenza o, qualora si tratti di un imprenditore o di una società, presso la sede legale della stessa come risultante dal registro delle imprese.
L’OCC della Provincia di Biella dunque agisce nell’ambito della competenza territoriale del Tribunale di Biella (per l’elenco completo dei Comuni consultare il link diretto a https://www.tribunale.biella.giustizia.it/it/Content/Index/58918 ).
Normativa di riferimento
- D.lgs n.14/2019 - Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (in particolare gli artt. 65-83 e 268-277;
- Decreto 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.