Autorizzazioni scarico acque

Testo Principale

Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione. 

Per scarico si intende qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. 

Gli scarichi in rete fognaria sono autorizzati dal gestore della rete stessa. 

In generale esiste un divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, con una serie di eccezioni previste dalla legge*.

Gli altri scarichi sono autorizzati dalla Provincia o dal Comune, in base alle rispettive competenze**.

*DLGS 152/06 Art 103. Scarichi sul suolo. 
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: 
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; 
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; 
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefìci ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; 
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; 
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

**Legge regionale 17 novembre 1993, n. 48. 
Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. 
Art. 2. 
(Scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo) 
1. Sono di interesse comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della legge 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi. Spettano, pertanto, ai Comuni le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse comunale. 
2. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale ai sensi del comma 1 del presente articolo e che non sono di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 6. Sono altresi' di interesse provinciale tutti gli scarichi delle pubbliche fognature. Spettano, pertanto, alle Province le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse provinciale. 
3. Qualora gli scarichi nelle acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo di uno stesso insediamento si configurino sia di interesse comunale che provinciale, le relative funzioni amministrative spettano alla Provincia.

Per maggiori informazioni contatta l'ufficio competente

Data ultima modifica: 01/06/2023