Danni da fauna selvatica alle colture agricole

Testo Principale

Procedura per le richieste di risarcimento.

Ai risarcimenti dei danni arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, si provvede con il contributo del fondo regionale di cui all’art. 55, comma 1 della l.r. 70/96.

Chi subisce un danno alle coltivazioni dalla fauna selvatica, innanzitutto deve sapere se i terreni danneggiati rientrano in zona di divieto di caccia o no.

Le zone di divieto nella Provincia di Biella sono evidenziate nella cartografia del Piano faunistico-venatorio provinciale.

La Provincia provvede ai risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni che si trovano in zone di divieto di caccia, come le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura (segnalate in blu nella cartografia), e come le aree protette regionali (segnalate in verde). Solamente nel caso in cui gli istituti di cui sopra vengano dati in gestione agli A.T.C. od ai C.A. o ad altri enti, il soggetto che ha la gestione della zona provvederà direttamente al risarcimento. Questo è il caso ad esempio della Z.R.C. di Mottalciata affidata in gestione all'ambito territoriale di caccia ATC BI1.

I danni nei terreni compresi nelle aziende agri-turistico-venatorie (ex riserve private di caccia, segnalate in rosso nella cartografia) sono risarciti dai soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione, così come nei fondi chiusi o in quelle aree recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o di persone.

I Comitati di Gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) provvedono per i danni in tutti gli altri terreni destinati a gestione programmata della caccia.

Chi può presentare la denuncia del danno

Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, i soggetti che possono richiedere il risarcimento sono, o i proprietari o i conduttori di fondi agricoli in possesso di partita IVA agricola.

Nel caso in cui il danno sia avvenuto in aree aperte al prelievo venatorio possono essere ammessi al risarcimento dei danni anche coloro che non sono possessori di partita IVA agricola, purché il risarcimento sia pagato con fondi a carico del soggetto competente del territorio e non a carico del fondo regionale.

Danni risarcibili

Sono risarcibili esclusivamente i danni causati dai seguenti gruppi di fauna selvatica:

- Ungulati
- Sciuridi
- Lagomorfi e Gliridi
- Avifauna


Sono risarcibili i danni a:

- Coltivazioni
- Colture annuali
- Colture poliennali
- Colture protette
- Prati e pascoli (escluso il pascolamento di fauna selvatica)
- Colture arboree da legno in terreni agricoli
- Opere e manufatti al servizio delle coltivazioni in atto
- Opere e impianti d’irrigazione aziendali (con l’esclusione dei danni da corvidi)
- Serre
- Sostegni di impianti frutticoli e viticoli

Nel caso di liquidazione del danno avvenuto su prati-pascoli o su opere e manufatti che preveda anche le spese di ripristino, è fatto obbligo al beneficiario di ripristinare la situazione preesistente. In caso di mancato o parziale ripristino entro 6 mesi dalla data della liquidazione, il beneficiario è tenuto al rimborso della somma liquidata e non utilizzata, maggiorata degli interessi legali.

La denuncia del danno deve essere presentata ai soggetti competenti per zona, per posta avvalendosi della procedura informatica su sistemapiemonte (www.sistemapiemonte.it)

Alla denuncia del danno deve essere allegata una planimetria catastale delle particelle danneggiate o, in assenza di queste, idonea cartografia.

Denunce non accoglibili

Non sono accoglibili richieste di liquidazione di danno prodotte oltre il decimo giorno dalla data dell’evento, ovvero non prodotte in tempo utile per consentire l’accertamento del danno stesso, o in forma diversa dalla modulistica prevista.
Non sono accoglibili domande presentate in maniera incompleta (domanda su apposito modulo + planimetria o cartografia).
Non possono essere prese in considerazione denunce presentate dopo l’avvenuta risemina o raccolta del prodotto come pure la coltivazione danneggiata non può essere modificata senza il consenso scritto del perito accertatore che deve essere espresso sul bollettino di campagna.

Danni non risarcibili

Non sono risarcibili i danni avvenuti in terreni destinati a set-aside obbligatorio ai sensi del Reg. 1782/03 e s.m.i.
Non sono risarcibili i danni avvenuti in terreni destinati a coltivazioni a perdere. Nel caso in cui il danno non sia riconoscibile fra quelli risarcibili o risulti inferiore o uguale a 40 euro (30 euro nei Comuni classificati montani o nelle isole amministrative ricadenti in zona montana) il richiedente non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto a corrispondere le spese della perizia.
Nel caso in cui il danno accertato sia di importo superiore a 40 euro (30 euro nei Comuni classificati montani o nelle isole amministrative ricadenti in zona montana) ma inferiore o uguale a 100 euro (80 euro nei Comuni classificati montani o nelle isole amministrative ricadenti in zona montana), lo stesso è risarcibile con una franchigia pari a 30 euro.
Nel caso di danni superiori a 100 euro (80 euro nei Comuni classificati montani o nelle isole amministrative ricadenti in zona montana), anche nei casi di cumulo, è riconosciuto il risarcimento dell’intero danno senza addebito delle spese di perizia o franchigia.

Sia la Provincia di Biella che l' A.T.C., nei limiti delle proprie disponibilità, possono proporre ad alcuni richiedenti la fornitura di recinzioni elettrificate (cosiddetti pastori elettrici) da posizionare in sito a carico dello stesso richiedente, a prevenzione del danno. In caso di diniego del proprietario, ovvero del conduttore, non potranno essere risarciti ulteriori analoghi danni verificatisi successivamente sull’appezzamento.

Ammissione all'indennizzo dei danni alle coltivazioni agricole causati da fauna selvatica

Per maggiori informazioni contatta l'Ufficio Caccia e Pesca

Data ultima modifica: 16/01/2020